Art. 2 — Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli

(( Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "destinato a tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,". Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI". Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza". Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280". All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)nella rubrica, dopo le parole: "Carta provvisoria di circolazione", e' inserita la seguente: ", duplicato";
  • b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264". Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "a soggetti terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264". )) All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: ((0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida";))
  • a)al comma 8 nel primo periodo la parola: "((motocarrozzette))" e' sostituita dalle seguenti: "tricicli, quadricicli"; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
  • b)dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10 ((...))";
  • b-bis)al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo titolare di patente" sono sostituite dalle seguenti: "Il minore che, non munito di patente". Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.". All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  • a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.";
  • b)al comma 3 le parole: "Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo". All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  • a)al comma 4 nel primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 116, comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,";
  • b)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.";
  • c)al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.". Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto definitivo.". Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.". All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  • a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia ((o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.))";
  • b)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.". (( Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.". L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 139. (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1". ))

Testo vigente dal 13 agosto 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 428/2004

    Questione infondata
    29 dicembre 2004

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'art. 4-bis, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 527 del 1987, dell'art. 2, comma 05, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, che ha introdotto nell'art. 95 del nuovo codice della strada il comma 1-bis, secondo cui «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264». Infatti, la carta di circolazione, e di riflesso il suo duplicato, tendono a verificare l'idoneità del veicolo alla circolazione stradale, che non ha attinenza né con la viabilità, né con le comunicazioni e i trasporti, nei sensi indicati sicché la norma non invade le competenze legislative provinciali (art. 8, commi 17 e 18 statuto), né, di conseguenza, le regole relative alle funzioni amministrative in tali materie (art. 16 statuto). Neppure è ravvisabile violazione dell'art. 4-bis del d.P.R. n. 527 del 1987, che delega alle Province autonome, dal 1° gennaio 1996, l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano e attribuisce ad esse il potere di disciplinare con legge l'organizzazione delle funzioni delegate, nonché dell'art. 107 dello statuto, che vieta modifiche o deroghe unilaterali alle competenze fissate dalle norme di attuazione dello statuto, la disposizione impugnata ha modificato una legge generale, senza espressamente derogare alla speciale norma di attuazione dello statuto che ha attribuito alle Province autonome il rilascio del duplicato e la regolamentazione del procedimento: l'assenza di ogni elemento che riveli una portata derogatoria e la natura delle fonti speciali evocate inducono ad escludere che la norma impugnata si ponga in contrasto con tale delega di funzioni.

    Art. 1 Modifiche ed integrazioni al codice della strada · Art. 117 cost. · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2003 al 13 agosto 2003. 4 parole tolte, 748 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: All'articoloaggiunto: Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "destinato a tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,". Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI". Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza". Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280". All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

aggiunto: a) nella rubrica, dopo le parole: "Carta provvisoria di circolazione", e' inserita la seguente: ", duplicato";

aggiunto: b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264". Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "a soggetti terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264". All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: aggiunto: 0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida";

a) al comma 8 nel primo periodo la parola: "tolto: motocarrozzettaaggiunto: motocarrozzette" e' sostituita dalle seguenti: "tricicli, quadricicli"; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

… in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10tolto: , lettera c).aggiunto: ...";

aggiunto: b-bis) al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo titolare di patente" sono sostituite dalle seguenti: "Il minore che, non munito di patente". Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, …

… momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italiatolto: . aggiunto: o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.";

b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.aggiunto: ". Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.". L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 139. (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-27;151~art2 · fonte del testo

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