Art. 139 c.d.s. — Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1.

Testo vigente dal 13 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 13 agosto 2003. 109 parole tolte, 61 parole aggiunte.

tolto: Il personaleaggiunto: Ai soggetti gia' in possesso di patente di guidatolto: , che esplica il servizio aggiunto: e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale tolto: indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalita' dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende. La patente di servizio e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento aggiunto: indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio tolto: di tale patente. La patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi dell'art. 138 e' alternativa a quella prevista dal aggiunto: della patente di cui al comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art139 · fonte del testo

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