Art. 33 — Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

[1]All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le lettere a) e b)

[2]sono sostituite dalla seguente: "a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonche' agli eventuali passeggeri";

  • b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purche' dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma". Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 60/2008

    Questione inammissibile
    13 marzo 2008

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1- bis , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi sostituito dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera f) ( recte : lettera e) ), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per mancata previsione dell'esenzione dall'obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall'uso di tale dispositivo di sicurezza. Infatti, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione.

    Art. 171 c.d.s. · Art. 33 Interventi nel settore dei trasporti · Art. 172 c.d.s. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art33 · fonte del testo

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