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Lavoro
Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali
Legge 5 luglio 1965, n. 798
- Aggiornato al
- 1 gennaio 1993
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati…
- Art. 2senza rubricaabrogato
- Art. 3senza rubricaabrogato
- Art. 4senza rubricaabrogato
- Art. 5La pensione si consegue: a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni…
- Art. 6In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e…
- Art. 7senza rubricaabrogato
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente articolo 1, ad eccezione del…
- Art. 10Il presidente,i componenti del consiglio di amministrazione,del collegio dei revisori dei…
- Art. 11Gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' le norme…
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13senza rubricaabrogato
- Art. 14senza rubricaabrogato
- Art. 15senza rubricaabrogato
- Art. 16ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 237
