Art. 4 — Tribunale militare di sorveglianza

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Presso la corte militare d'appello e' istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d'appello, che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 29 ottobre 1986

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/1995

    Questione infondata
    31 marzo 1995

    Alla stregua del riparto tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria, direttamente fissato dall'art. 103, comma terzo, Cost., la competenza del magistrato militare di sorveglianza in tema di provvedimenti relativi all'esecuzione della pena è limitata all'ipotesi di condanna inflitta dalla magistratura militare. Pertanto, quando si tratti dell'esecuzione di una condanna pronunziata dall'autorità giudiziaria ordinaria, deve ritenersi - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - che competente a provvedere in ordine all'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, e in genere, dei benefici penitenziari, sia in ogni caso il tribunale di sorveglianza ordinario, anche se la pena della reclusione comune sia stata sostituita, in applicazione dell'art. 63 c.p.m.p., con la reclusione militare, a nulla rilevando la natura della pena in espiazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della l. 7 maggio 1981, n. 180, come sostituito dall'art. 2 del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, conv. con mod. dalla l. 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata in riferimento all'art. 103, comma terzo, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 63 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 4 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art4 · fonte del testo

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