Art. 8 — Soppressione dei tribunali militari di bordo
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010. 46 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art8 · fonte del testo
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