Art. 15 — Norme transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Posto l'obbligo del legislatore di assicurare l'indipendenza della magistratura militare - discendente direttamente dall'art. 108, secondo comma, Cost. - l'impegno, a tal fine, assunto con la legge n. 180 del 1981, di costituire un apposito organo di "autogoverno della magistratura militare" implicava che, pur nella necessaria gradualita`, non vi fossero ritardi intollerabili all'attuazione del disposto costituzionale e, conseguentemente, che non fosse protratta ulteriormente (e cioe` oltre il previsto termine di "non piu` di un anno") la procedura, transitoriamente disposta, per i provvedimenti, compresi quelli disciplinari, concernenti la magistratura militare. Detta procedura, infatti, non si discosta dal sistema vigente anteriormente (alla legge n. 180), sicuramente contrastante con la Costituzione, consentendo una "dipendenza" (almeno in ordine ai provvedimenti stessi) della predetta magistratura dall'esecutivo; ne` a garantirne l'indipen- denza puo` valere il richiesto parere, non vincolante, espresso da componenti non elettivi e, percio`, non rappresentativi della stessa magistratura. Pertanto, fatti salvi gli atti amministrativi e giurisdizionali gia` posti in essere, e` incostituzionale, per contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost., l'art. 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione. - S.n. 67/1984.
Art. 15 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Quando la questione sottoposta alla Corte è prospettata in via alternativa, ne deriva l'incertezza sul petitum e la conseguente inammissibilità della questione stessa. Nella specie la censura relativa alla mancata istituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare oscilla tra la richiesta di caducazione della disciplina transitoria (cui conseguirebbe la ripristinazione dell'anteriore pieno assoggettamento all'esecutivo) e quella di devoluzione alla competenza del Consiglio superiore della magistratura (che comporterebbe una modifica della composizione di tale organo, quale stabilita dalla stessa Costituzione). (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 108, secondo comma. Cost., dell'art. 15, primo comma, secondo periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180).
Art. 15 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace · Art. 2 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1988 al 9 ottobre 2010. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzioni ai magistrati militari immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare. Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non piu' di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della corte militare di appello. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, e' autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316. Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario. In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il Ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art15 · fonte del testo
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