Art. 3 — Corte militare d'appello
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010. 280 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' istituita, con sede in Roma, la corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari. Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della corte militare di appello nelle citta' di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo. La corte militare d'appello e' formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello. Ciascuna sezione distaccata e' formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello. La corte militare di appello giudica con l'intervento:
tolto: 1) del presidente della corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;
tolto: 2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;
tolto: 3) di due militari dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte; con funzioni di giudice. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari. Il giudizio d'appello e' regolato dalle norme del codice di procedura penale. Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la corte militare di appello, in camera di consiglio. Alla corte militare d'appello e' devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.