Art. 2 — Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. (( (Gratuita' del procedimento))) - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ((Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 e' esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario")).
Testo vigente dal 12 maggio 2002
