Art. 45 — Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;
  • b)all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325"));
  • c)all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse. ((1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • b)all'articolo 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica"))

Testo vigente dal 19 agosto 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 19 agosto 2014. 83 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» aggiunto: ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325";

c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse. aggiunto: 1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: b) all'articolo 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art45 · fonte del testo

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