Art. 45 — Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;
- b)all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325"));
- c)all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse. ((1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
- b)all'articolo 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica"))
Testo vigente dal 19 agosto 2014
