Art. 4 — Norma transitoria
Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto ((...)), sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Testo vigente dal 12 maggio 2002
