Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro ((quindici giorni)) dalla consegna. ((La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo)). Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale e' conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di ((quindici giorni)) dalla consegna al creditore.»;
  • b)l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente: «Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. ((La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo)). Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al ((secondo periodo)) sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
  • c)l'articolo 557 e' sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro ((quindici giorni)) dalla consegna dell'atto di pignoramento. ((La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo)). Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di ((quindici giorni)) dalla consegna al creditore.». Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il seguente: «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). - La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»; ((2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, e' inserito il seguente: "Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). - Quando il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non e' stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito")) Le disposizioni di cui ((ai commi 1, 2 e 2-bis)) si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».

Testo vigente dal 11 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2014 al 11 novembre 2014. 7 parole tolte, 206 parole aggiunte in 3 capoversi.

… iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro tolto: dieci aggiunto: quindici giorni dalla consegna. aggiunto: La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza … di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di tolto: dieci aggiunto: quindici giorni dalla consegna al creditore.»;

… dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. aggiunto: La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al tolto: primo aggiunto: secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

… del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro tolto: dieci aggiunto: quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. aggiunto: La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota … di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di tolto: dieci aggiunto: quindici giorni dalla consegna al creditore.». Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura … non regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»; aggiunto: 2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), del presente decreto, e' inserito il seguente: "Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo). - Quando il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non e' stata depositata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito" Le disposizioni di cui ai commi 1 tolto: e 2aggiunto: , 2 e 2-bis si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari