Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1970 al 13 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →

Il personale di cui al precedente articolo 21 puo' essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprieta' riconosciuto idoneo dall'amministrazione, purche' abbia contratto idonea assicurazione per responsabilita' civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad un'indennita' globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione:

  • a)di lire 1000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
  • b)di lire 560 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero. Per la responsabilita' verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'Amministrazione puo' autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprieta' del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennita' di lire 100 per ogni giornata di effettivo servizio.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 13 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art22 · fonte del testo

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