Il personale di cui al precedente articolo 21 puo' essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprieta' riconosciuto idoneo dall'amministrazione, purche' abbia contratto idonea assicurazione per responsabilita' civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad un'indennita' globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione:

  • a)di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori al 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
  • b)di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero. 1 Per la responsabilita' verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'Amministrazione puo' autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprieta' del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennita' di lire 100 per ogni giornata di effettivo servizio. 9
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1972, n. 819

1

La L. 21 dicembre 1972, n. 819, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche apportate all'art. 22, comma 1, lettere a) e b) hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919

9

Il D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le indennita' previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e dall'ultimo comma dell'art. 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissate in L. 200 per ogni giornata di effettivo servizio".

Testo vigente dal 18 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1973 al 18 febbraio 1979.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919

    Il D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le indennita' previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e dall'ultimo comma dell'art. 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissate in L. 200 per ogni giornata di effettivo servizio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art22 · fonte del testo

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