Art. 16 — Indennità per l'uso di motomezzo di proprietà del dipendente

La misura dell'indennita' di motomezzo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, come risultano modificati dall'articolo 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370, e' determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi di costo comunque connessi all'esercizio del mezzo.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art16 · fonte del testo

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