Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale puo' essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennita' di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di linea. 1 2 L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennita', dovra' convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in localita' comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, puo' essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite; nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna corresponsione di indennita' chilometrica.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1978, n. 417

1

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo".

2

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 5, comma 1) che "La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo".

Testo vigente dal 21 settembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 21 settembre 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 5, comma 1) che "La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art15 · fonte del testo

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