[1]Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere e' concessa una indennita' che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

  • 1)indennita' oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

[2]Direttori di treni postali e capiturno L. 254 Rimanente personale...................." 228

  • 2)indennita' oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonche' in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennita' di fuori residenza):

[3]Direttori di treni postali.......L. 51 Capiturno........................." 46 Impiegati........................." 42 Agenti in servizio di messaggere.." 41 Agenti in servizio di ambulante..." 36

[4]Le indennita' di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennita' di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

  • 3)indennita' oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;
  • 4)indennita' di percorrenza di lire una e ottantacinque centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire due e settanta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennita' di cui ai numeri 1) e 2) sono maggiorate del cento per cento. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, ha facolta' di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1974, n. 370

5

con decorrenza dal 1 aprile 1973

La L. 12 agosto 1974, n. 370 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Con effetto dal 1 aprile 1973 per il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere che, nel periodo trascorso fuori residenza, non fruisca di alloggi o mense messi a disposizione dall'Amministrazione o dall'Istituto postelegrafonici e ad essi facenti carico in tutto o in parte, la indennita' oraria di fuori residenza di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' maggiorata del venticinque per cento".

Testo vigente dal 8 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 settembre 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1974, n. 370

    La L. 12 agosto 1974, n. 370 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Con effetto dal 1 aprile 1973 per il personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere che, nel periodo trascorso fuori residenza, non fruisca di alloggi o mense messi a disposizione dall'Amministrazione o dall'Istituto postelegrafonici e ad essi facenti carico in tutto o in parte, la indennita' oraria di fuori residenza di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 23 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e' maggiorata del venticinque per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art23 · fonte del testo

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