Art. 17 — Indennità di motoveicolo di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, puo' essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, la conduzione di motoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennita' di cui all'articolo 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nonche' ad una indennita' per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo. Tale ultima indennita' e' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere. La indennita' di cui al comma 3 non e' frazionabile. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.

Testo vigente dal 7 novembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-25;355~art17 · fonte del testo

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