Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte:

  • 1)dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;
  • 2)da un magistrato di Cassazione;
  • 3)dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
  • 4)da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe; Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari. L'ufficio di segreteria e' costituito, secondo le necessita' da uno o piu' funzionari di cancelleria addetti al Ministero.

Testo vigente dal 14 maggio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-07;430~art8 · fonte del testo

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