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Miscellanea
Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922)
Legge 7 maggio 1965, n. 430
- Aggiornato al
- 14 maggio 1965
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun…
- Art. 2E' in facolta' del Ministro per la grazia e giustizia di derogare per particolari…
- Art. 3Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'…
- Art. 4E' abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 16 luglio…
- Art. 5Il termine di cui all'art. 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata…
- Art. 6Il termine stabilito dall'art. 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' prorogato…
- Art. 7L'art. 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito dal seguente: "La…
- Art. 8Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed art…
- Art. 9All'art. 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, primo comma, lettera c) e al secondo…
- Art. 10Il secondo comma dell'art. 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito dal…
- Art. 11Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922…
- Art. 12Del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina, costituite presso il…
- Art. 13Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e la…
- Art. 14Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della…
- Art. 15La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
