Art. 21 — Concorso per l'amministrazione in Carriera Sede - Commissione

L'esame di concorso ai posti di vice cancelliere e vice segretario in prova ha luogo in Roma. La Commissione, nominata di volta il volta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, e' composta:

  • 1)dal direttore generale del personale del Ministero di grazia e giustizia, presidente;
  • 2)da un magistrato di Cassazione, con sede di servizio in Roma;
  • 3)da un magistrato di Corte di appello addetto all'Ispettorato generale;
  • 4)dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
  • 5)da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata, con sede di servizio in Roma. 4 L'ufficio di segreteria e' costituito, secondo la necessita', da uno o piu' funzionari di cancelleria e segreteria addetti al Ministero. Con lo stesso decreto il Ministro nomina anche i componenti supplenti in numero non inferiore agli effettivi. Ove ne ricorrano le condizioni il Ministro puo' avvalersi della facolta' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 maggio 1965, n. 430

4

La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte: 1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente; 2) da un magistrato di Cassazione; 3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie; 4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe".

Testo vigente dal 15 maggio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1960 al 15 maggio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 maggio 1965, n. 430

    La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte: 1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente; 2) da un magistrato di Cassazione; 3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie; 4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art21 · fonte del testo

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