L'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, e' sostituito dal seguente: "Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle corti di appello e delle segreterie delle rispettive procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di corte d'appello. Alla direzione delle cancellerie dei tribunali e delle segreterie delle rispettive procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe. Alla direzione delle cancellerie delle preture indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe. Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle indicate nella tabella C di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di pretura. Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe. Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica, e delle preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformita' delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430. All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale di corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe in conformita' della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196".

Testo vigente dal 20 marzo 1968

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-14;157~art2 · fonte del testo

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