I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti: ((Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle corti di appello e delle segreterie delle rispettive procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di corte d'appello. Alla direzione delle cancellerie dei tribunali e delle segreterie delle rispettive procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe. Alla direzione delle cancellerie delle preture indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe. Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle indicate nella tabella C di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di pretura. Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe. Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica, e delle preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformita' delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430. All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale di corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe in conformita' della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196)).

Testo vigente dal 21 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1968

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1962 al 21 marzo 1968. 140 parole tolte, 109 parole aggiunte.

I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti: tolto: " Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa tolto: Corte aggiunto: corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle tolto: Corti aggiunto: corti di appello e delle segreterie delle rispettive tolto: Procure aggiunto: procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di tolto: Corte di appello aggiunto: corte d'appello. Alla direzione delle cancellerie dei tolto: Tribunali con piu' di due sezioni aggiunto: tribunali e delle segreterie delle tolto: Procure presso i detti Tribunali nonche' delle cancellerie delle Preture di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia aggiunto: rispettive procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tolto: Tribunale aggiunto: tribunale e segretario capo di tolto: Procura aggiunto: procura della Repubblica di prima classe. Alla direzione delle cancellerie tolto: dei Tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle Procure presso i detti Tribunali aggiunto: delle preture indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tolto: Tribunale o di aggiunto: tribunale e segretario capo di tolto: Procura aggiunto: procura della Repubblica di tolto: seconda aggiunto: prima classe. Alla direzione delle cancellerie delle tolto: Preture diverse da quelle innanzi indicate aggiunto: preture con non meno di due funzionari in pianta organicaaggiunto: , diverse da quelle indicate nella tabella C di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tolto: Pretura. Alla direzione delle stesse cancellerie delle Preture, con non meno di quattro funzionari in pianta organica, possono essere assegnati funzionari aventi qualifica di aggiunto: tribunale o segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di tolto: Tribunale di seconda classe aggiunto: pretura. Alle cancellerie delle altre tolto: Preture aggiunto: preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe. tolto: Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati aggiunto: Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica, e delle preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformita' tolto: della tabella II allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella C allegata all'ordinamento approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 aggiunto: delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430. All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: tolto: cinque aggiunto: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tolto: Corte di appello e di aggiunto: corte di appello o segretario capo di tolto: Procura generale di Corte aggiunto: procura generale di corte di appello, tolto: nove aggiunto: sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tolto: Tribunale aggiunto: tribunale o di segretario capo di tolto: Procura aggiunto: procura della Repubblica di prima classe e tolto: dieci aggiunto: sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tolto: Tribunale aggiunto: tribunale o di segretario capo di tolto: Procura aggiunto: procura della Repubblica di seconda classe in conformita' della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196tolto: ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-16;922~art3 · fonte del testo

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