((I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonche' la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume. Il regolamento determinera' altresi' l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovra' essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento stesso. I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui allo articolo 23. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000)).

Testo vigente dal 12 aprile 1963

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1962 al 12 aprile 1963. 62 parole tolte, 131 parole aggiunte.

I prodotti alimentari tolto: o le bevande confezionati debbono riportare, aggiunto: e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, tolto: sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la aggiunto: della denominazione del prodotto, nonche' la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttricetolto: , i singoli ingredienti, elencati aggiunto: e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente, riferita a peso o volume, tolto: nonche' la data di confezionamento, mese ed anno ed aggiunto: secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume. tolto: Invece che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su un talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti sulla confezione aggiunto: Il regolamento determinera' altresi' l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovra' essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento stesso. I prodotti aggiunto: alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in tolto: commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualita' aggiunto: vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui allo articolo 23. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283~art8 · fonte del testo

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