Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra e' posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 APRILE 1989, N. 141)) Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti: centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66. E' consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacita' di centilitri 34. Fanno eccezione i fusti per i quali non e' prevista alcuna capacita' obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice. E' consentita una tolleranza di: 1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri; 1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri; 2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri; 2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri. Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra. La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore. ((Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo)).

Testo vigente dal 27 aprile 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 1989

Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1974 al 27 aprile 1989. 51 parole tolte, 38 parole aggiunte.

… nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. tolto: Inoltre le bottiglie debbono portare sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e di larghezza non inferiori a millimetri 2, il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 17 APRILE 1989, N. 141 Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i … ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatoreaggiunto: . Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari