Alla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e' aggiunto il seguente articolo 14-bis: "E' vietato nella presentazione e propaganda di bevande alcoliche diverse dalle acqueviti, fare in qualunque modo riferimento ad una acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui tale materia prima deriva. E' altresi' vietato nella presentazione e propaganda di un'acquavite fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui deriva una diversa acquavite. E' tuttavia consentito, nella presentazione e propaganda:

  • a)di una bevanda alcolica fermentata, fare riferimento alla materia prima, alla pianta o al frutto da cui essa deriva;
  • b)della grappa, fare riferimento alla vite o all'uva;
  • c)dei liquori il cui contenuto alcolico sia costituito integralmente da un'acquavite, fare riferimento a detta acquavite, direttamente o mediante richiamo della sua materia prima o della pianta o del frutto da cui deriva;
  • d)dei liquori con tenore in zucchero (saccarosio) - compreso l'eventuale zucchero invertito calcolato in saccarosio - non inferiore a 150 grammi per litro, ottenuti con l'impiego di almeno il 12 per cento di succo di frutta o con l'impiego di una infusione acquosa ed alcolica di frutta in quantita' tale che sia rilevabile all'analisi, fare riferimento a tale frutta o alle relative piante. Qualora un'acquavite entri parzialmente nell'apporto alcolico di una bevanda, l'indicazione degli ingredienti della bevanda alcolica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, deve essere fatta con caratteri leggibili e indelebili di dimensioni non superiori a un terzo di quelli usati per la denominazione del prodotto, e comunque non superiori a 2 millimetri. E' vietato nella presentazione e propaganda delle bevande alcoliche diverse dalle acqueviti usare le parole "distillato" e "distillazione". Tuttavia tali parole possono essere usate per specificare che, nella preparazione di un liquore, si sono distillati nell'azienda produttrice erbe, semi, piante o parti di piante o loro infusi, diversi dalle materie prime delle acqueviti. Per le acqueviti, i liquori e le bevande alcoliche la indicazione del contenuto anidro, da apporre ai sensi dell'articolo 3, primo comma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, puo' essere espressa anche mediante la gradazione alcolica del prodotto".

Testo vigente dal 8 giugno 1976

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;385~art8 · fonte del testo

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