Art. 21 — Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49

All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera a), le parole "alla data della cessione" sono soppresse;
  • b)dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere: «f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la data rilevante per la suddetta escussione;
  • f-ter)nel caso di sostituzione, nessuna penale o indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l'obbligo di collaborare in buona fede al fine di consentire la rapida ed efficace sostituzione; la societa' cessionaria da' evidenza di aver adottato idonee procedure che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere collegato al soggetto sostituito.». ((1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:
  • a)cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);
  • b)valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
  • c)valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;
  • d)valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre")) All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1 le parole "all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti "a BBB o equivalente";
  • b)il comma 2 e' abrogato. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.". All'articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il comma 1-bis, e' sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.». All'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come il paniere di contratti swap sul default di singole societa' (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata da S&P, Fitch Ratings o Moody's, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia pari a:
  • i)BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB;
  • ii)BBB/Baa2, BBB+/Baa1 o A-/A3 per il secondo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H,
  • iii)BBB+/Baa1, A-/A3 o A/A2 per il terzo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L.»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui sui Titoli senior siano stati rilasciati piu' rating, per l'individuazione del Paniere si considera il rating piu' basso. La composizione dei Panieri CDS e' indicata nell'allegato 1 al presente decreto. La composizione dei Panieri CDS e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere piu' nei rating indicati al comma 1 e di includere nuovi emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei rating indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata ((in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato)). Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri CDS, si constati che gli emittenti inclusi in uno o piu' panieri siano meno di tre il calcolo del corrispettivo della garanzia e' definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformita' delle decisioni della Commissione europea.»;
  • c)al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)alla lettera a), le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";
  • 2)alla lettera d), punto i), le parole "2,70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2,76 volte";
  • 3)alla lettera d) punto ii), le parole "8,98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9,23 volte". L'allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2016 e' sostituito dal seguente: «Allegato 1. PANIERI CDS
  • 1)Primo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB/Baa2/BBB/BBB) Ubi Banca S.p.a. Mediobanca Spa Unicredit S.p.a. Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Acea S.p.a. Atlantia S.p.a.
  • 2)Secondo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' BBB+/Baa1/BBB+/BBB H) Mediobanca S.p.a. Unicredit S.p.a. Intesa Sanpaolo S.p.a. Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Acea S.p.a. Eni S.p.a. Atlantia S.p.a.
  • 3)Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L) Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. ((Eni S.p.a.")) 7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il punto (2), lettera b., ((e' sostituito)) dal seguente: "Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%.";
  • b)al punto (4), lettera a., le parole "2.70 volte" sono sostituite dalle seguenti: "2.76 volte";
  • c)al punto (4), lettera b., le parole "8.98 volte" sono sostituite dalle seguenti: "9.23 volte";
  • d)al punto (5), le parole "I fattori 2.70 e 8.98" sono sostituite dalle seguenti: "I fattori 2.76 e 9.23";
  • e)al punto (11) le parole «un tasso di sconto al 2%» sono sostituite dalle seguenti: "un tasso di sconto al 2.75%" e le formule: "P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)²)/(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y) = 2.70 * (CDS5y - CDS3y) P3-5y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)²)/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y) = 8.98 * (CDS7y - CDS5y)" sono sostituite dalle seguenti: "P3-5y = (7(1 + r)4 + 6(1 + r)³ + 5(1 + r)²) /(7 + 4r) * (CDS5y - CDS3y) = 2.76 * (CDS5y - CDS3y) P5-7y = (7(1+r)6 + 6(1+r)5 + 5(1+r)4 + 4(1+r)³ + 3(1+r)²)/(3+2r) * (CDS7y - CDS5y) = 9.23 * (CDS7y - CDS5y)". 8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle garanzie concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 maggio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 2019 al 25 maggio 2019. 11 parole tolte, 148 parole aggiunte in 8 capoversi.

… sostituzione; il nuovo soggetto incaricato della riscossione non puo' essere collegato al soggetto sostituito.». tolto: All'articolo aggiunto: 1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige, entro il 30 giugno di ogni anno, e trasmette alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al presente capo e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:

aggiunto: a) cedente, cessionaria-societa' veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);

aggiunto: b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;

aggiunto: c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;

aggiunto: d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre" All'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

… nei rating indicati al comma 1. La composizione e' altresi' aggiornata in caso di tolto: rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2 aggiunto: proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato. Nel caso in cui, in occasione di un aggiornamento della composizione dei panieri …

3) Terzo Paniere (utilizzato se il rating dei Titoli senior e' A-/A3/A-/A L) Assicurazioni Generali S.p.a. Enel S.p.a. Eni S.p.a.aggiunto: " 7. All'allegato 2 al decreto-legge n. 18 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto (2), lettera b., e' tolto: sostituto aggiunto: sostituito dal seguente: "Il tasso di sconto applicabile e' 2.75%.";

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-03-25;22~art21 · fonte del testo

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