Art. 4 — Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale
[1]Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle universita', per il diritto allo studio nelle universita' non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ((. Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999))
[2]1. Al fine di attribuire alle universita' le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, e' autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituito un fondo da ripartire tra le universita' sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ((All'onere derivante dall'attuazione del presente comma)), determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle universita' e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca")).
Testo vigente dal 26 novembre 2002
