Art. 22-bis — Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali

A decorrere dall'anno 2017, gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto gia' vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. ((Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)). Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, e' adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalita' utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianita' maturata con contratti di lavoro flessibile, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali. ((Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020)). 35 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. 5 17 Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 e' utilizzabile altresi' per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:

  • a)quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • b)quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • c)quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • d)quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 295, le parole: "45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020";
  • b)al comma 298, dopo le parole: "finanziamenti individuali" sono inserite le seguenti: "nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali e' determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro".
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

5

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 652) che "Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis e' integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020".

17

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 652) che "Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis e' integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 14 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020".

D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126

35

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 33, comma 2-quinquies) che, per quanto non diversamente disposto, le presenti modifiche si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021.

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021. 39 parole tolte, 86 parole aggiunte.

… per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio tolto: presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017tolto: , ivi compreso il personale con contratti aggiunto: presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato tolto: di tale personale in servizio aggiunto: del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di tolto: conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche aggiunto: entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del … non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionaliaggiunto: . Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, puo' altresi' essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' istituito un apposito fondo, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art22bis · fonte del testo

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