Art. 5 — Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivita' istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2017 al 1 gennaio 2021. 32 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. tolto: La relativa spesa e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore al cinque per cento dei predetti fondi aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-09-25;212~art5 · fonte del testo

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