All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro per l'anno 2019";
  • b)al secondo periodo, dopo le parole: "in favore delle istituzioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonche' da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019". All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale" sono sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019". 3. All'onere derivante dalla lettera a) del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
  • b)quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440

Testo vigente dal 13 agosto 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-28;59~art5bis · fonte del testo

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