[1]Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialita' dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica
[2]1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorita' di regolazione per energia ((,)) reti e ambiente, entro tre mesi ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o piu' provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacita' degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunita' stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacita' di generazione, ((in conformita' a quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia)) del 18 dicembre 2024. 2. L'Autorita' di regolazione per energia ((,)) reti e ambiente (ARERA), con uno o piu' provvedimenti, definisce le modalita' con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale, diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile, e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale ((del sistema del gas)) applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli gia' oggetto di rimborso di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso di cui al presente comma viene coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalita' definite dall'ARERA ((,)) che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel. 3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorita', con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso viene coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo. 4. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore e' tenuto a restituire i relativi rimborsi, ((maggiorati di)) eventuali sanzioni ((irrogate)) dalla medesima Autorita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalita' ed i criteri per le procedure di verifica di cui al primo periodo del presente comma nonche' i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento di cui al primo periodo. 5. L'Autorita' di regolazione per energia ((,)) reti e ambiente adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacita' ((,)) di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 6. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 6-bis. ((All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((al comma 3, le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, lettera i-bis)";))
- b)((al comma 7:
- 1)alla lettera i), la parola: "incoraggiare" e' sostituita dalla seguente: "incentivare";
- 2)dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato")).
Testo vigente dal 19 aprile 2026
