Art. 7 — Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili
La societa' Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacita' massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, che puo' essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla societa' medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. ((La medesima societa')) Terna s.p.a. provvede ad aggiornare trimestralmente la capacita' massima addizionale determinata ai sensi del primo periodo sulla base dei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete, nonche' delle richieste di connessione e dell'entrata in esercizio dei medesimi impianti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia ((,)) reti e ambiente (ARERA), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalita' operative a cui ((la societa')) Terna s.p.a. si attiene per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita', assicurando che la capacita' di rete sia dimensionata coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonche' con quelli di politica energetica nazionale ed europea e nel rispetto dell'obiettivo generale di massimizzazione della competitivita' delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, ((la societa')) Terna s.p.a. tiene altresi' conto delle previsioni sulla capacita' degli impianti di generazione da fonti rinnovabili effettuate dai gestori del sistema di distribuzione sulle reti di propria competenza. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4, comma 1:
- 1)((la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) ' intervento ': le attivita' di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attivita' di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10-bis, commi 8 e 10, nonche' della rete di distribuzione realizzate autonomamente"));
- 2)dopo la lettera d), sono inserite le seguenti: «d-bis) "gestore del sistema di trasmissione nazionale": il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
- d-ter)"gestori del sistema di distribuzione": i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;»;
- a-bis)((all'articolo 8, dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: "12-ter. Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis, il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio";))
- a-ter)((all'articolo 10, comma 3:
- 1)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima";
- 2)al terzo periodo, dopo le parole: "di cui al secondo periodo" sono inserite le seguenti: "o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo";
- 3)al quarto periodo, le parole: "Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico"));
- b)dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: «Articolo 10-bis (Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ((ed economiche nonche')) le modalita' procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, prevedendo:
- a)che il gestore ((del sistema)) di trasmissione nazionale:
- 1)sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacita' massima accoglibile nel medesimo punto;
- 2)allochi la capacita' di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;
- 3)assegni definitivamente la capacita' di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;
- 4)pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacita' per porzione ((di rete nonche')) di un obiettivo generale di rafforzamento della competitivita' delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b)che i gestori del sistema di distribuzione:
- 1)possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacita' massima accoglibile nel medesimo punto;
- 2)siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;
- c)ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni ((stabiliti)) dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della capacita' della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo. ((1-bis. I numeri)) 2) e 3) della lettera a) ((del comma 1)) non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione. 2. Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori del sistema di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un determinato punto di connessione alla rete in eccesso alla capacita' massima accoglibile nel medesimo punto di connessione. 3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, gia' rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2). Il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti e alle autorita' competenti interessati la perdita di efficacia ai sensi del primo periodo. Con i medesimi provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, l'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di restituzione ovvero di rimodulazione dei corrispettivi di connessione gia' versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione che perdono efficacia ai sensi del primo periodo del presente comma. 4. Il ((gestore del sistema di trasmissione nazionale,)) nell'ambito delle proprie attivita' di pianificazione territoriale e ((delle procedure di cui al comma 1,)) lettera a), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilita' ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilita' ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale. 5. Anche nel caso in cui ((le soluzioni di connessione non perdono efficacia per effetto del comma 3)), il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacita' di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati. 6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano gia' state presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e gia' in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attivita' istruttorie gia' compiute in relazione agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del presente comma. 7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo. ((Nei casi di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 8, il soggetto proponente, entro il medesimo termine di cui al primo periodo del presente comma, presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio)). In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione. 8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-bis.1 e 4-bis.2, del decreto-legge ((29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290)), fatto salvo quanto previsto ((dal comma 9 del presente articolo)). Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 11-bis o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 11-quater o di cui all'articolo 12, comma 10. 9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano gia' validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino gia' avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1. Nei casi di cui al primo periodo e' comunque fatta salva la facolta' dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione ((ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo)). 10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-decies, 4-undecies, 4-duodecies e 4-terdecies, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:
- a)nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' di vincoli)) ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
- b)nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del ((codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche' di vincoli)) ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
- c)nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del ((codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche' di vincoli)) ambientali, geologici ovvero idrogeologici;
- d)nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per ((non piu')) di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del ((codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche' di vincoli)) ambientali, geologici ovvero idrogeologici. 11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la legittima disponibilita' della superficie su cui realizzare gli interventi. Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilita' della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;
- c)((all'articolo 11-quater:
- 1)al comma 2, dopo le parole: "rete di trasmissione nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e delle reti di distribuzione";
- 2)al comma 3, primo periodo, le parole: "Il comma 1 si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili"));
- c-bis)((all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "ivi incluse le informazioni relative alla" sono inserite le seguenti: "scadenza e alla";))
- c-ter)((all'articolo 14:
- 1)al comma 7, lettera b), le parole: ", nei casi di cui all'articolo 9, comma 14," sono soppresse;
- 2)dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10-bis, comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo 10-bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10"));
- d)all'allegato A, sezioni I, ((punto 1,)) lettera v), e II, ((punto 1,)) lettera p), le parole da «, comprensive» fino alla fine ((della lettera)) sono soppresse;
- e)all'allegato B, sezioni I, ((punto 1,)) lettera cc), e II, ((punto 1,)) lettera n), le parole da «, comprensive» fino alla fine ((della lettera)) sono soppresse;
- f)all'allegato C, sezioni I, ((punto 1,)) lettere v) e z), e II, ((punto 1,)) lettere u) e v), le parole da «, comprensive» fino alla fine ((della lettera)) sono soppresse. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, sono determinati gli indirizzi in materia di sviluppo territoriale, industriale e di tutela energetica di famiglie e imprese a cui devono orientarsi le autorita' competenti nelle determinazioni di indirizzo e di valutazione in merito allo sviluppo delle infrastrutture energetiche.
Testo vigente dal 19 aprile 2026
