Art. 4 — Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili
Disposizioni in favore ((delle famiglie e delle)) microimprese vulnerabili Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie ((vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel)), derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalita', con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento ((e di Bolzano)), e' iscritto ((in un apposito fondo)) dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. ((Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato)). Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 puo' essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto ((...)) documento di programmazione. ((L'ARERA)), con proprie ((deliberazioni)), individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 30 aprile 2025
