Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilita' delle offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas Entro ((tre mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((l'ARERA)) definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilita' delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilita' delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti ((di fornitura)) al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresi' termini e modalita' per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti gia' in essere alla ((data di acquisto dell'efficacia)) del provvedimento stesso. ((Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalita' con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalita' semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilita'. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: "Proposta di modifica unilaterale del contratto". L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma)). In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Testo vigente dal 30 aprile 2025
