Art. 4 — Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese

Al fine di favorire la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 ((, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)), e' adeguata prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni. La contrattazione di cui al primo periodo puo' avvenire, anche in forma aggregata, in funzione dell'ubicazione, del profilo dei consumi, ovvero dell'appartenenza a settori merceologici. La bacheca di cui al primo periodo promuove, dal lato dell'offerta, la contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica non gia' oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca di cui al comma 1, anche con il supporto del GSE, e sono soggetti all'obbligo di registrazione sulla bacheca medesima. Le parti, che soddisfano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 ((del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)), al netto delle risorse utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3. ((Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto della societa' SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero, che, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, e' autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso GSE, garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti dall'attivita' di cui al presente comma sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di solidarieta'. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A., per l'operativita' di cui al presente comma, e' pari a 250 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.)) ((Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con riferimento ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui all'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza. Con apposita convenzione, da stipulare tra il GSE e la SACE S.p.A., sono stabilite le procedure e le modalita' operative per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte della SACE S.p.A. Alla garanzia di cui al presente comma si applica l'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)) La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalita' stabilite dall'ARERA, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto standard, che tengano conto della distribuzione temporale dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di consumo. Per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, l'ARERA, nel definire le condizioni e le modalita' per lo svolgimento del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotta specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ((, promuovendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilita' economica)). ((All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' i dati necessari all'individuazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003")). Le societa' del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di formazione e divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese in relazione alla contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'ARERA definisce le modalita' attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944 ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)), come modificato dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio ((,)) del 13 giugno 2024. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, ((i medesimi Consorzi)) possono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:

  • 1)il censimento della disponibilita' di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale;
  • 2)la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;
  • 3)l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 ((del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)). All'articolo 28 ((del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)), il comma 5 e' abrogato. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1:
  • 1)al primo periodo, le parole: «i costi residuali per l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «i costi per l'esercizio e il mantenimento»;
  • 2)al secondo periodo, le parole: «di cinque anni» sono sostituite dalla seguente: «pluriennale» e la parola: «prodotta» e' sostituita dalle seguenti: «immessa in rete»;
  • b)al comma 2:
  • 1)al primo periodo, le parole: «Prima dello» sono sostituite dalle seguenti: «In modo coordinato con lo»;
  • 2)al secondo periodo, le parole: «prevedendo profili predefiniti e» sono soppresse;
  • 3)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le quantita' di energia assegnate con le procedure concorsuali di cui al presente comma devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui ((al comma 1 e)) i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal lato della domanda devono essere non inferiori al prezzo di esercizio piu' alto determinato in esito alle procedure di cui al comma 1.»;
  • 4)il quarto periodo e' sostituito con il seguente: «Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema.». Agli impianti di cui al comma 13 che, al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati, con priorita' sulla bacheca di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dalla societa' Acquirente unico S.p.a., nell'ambito del servizio di aggregazione di cui al comma 5 del presente articolo, e' corrisposta, su base annuale e sull'energia oggetto del contratto, una premialita' pari al quindici per cento della differenza se positiva tra la media annua ponderata, sulle quantita' contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui e' localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione. La premialita' e' riconosciuta a valere sugli oneri generali di sistema. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano agli impianti di potenza superiore ai 20 kW che siano stati beneficiari degli schemi di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ((Ministro)) dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009,)) o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il ((Ministro)) dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, ((pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,)) ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione di quelli che operano in regime di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ((Ministro)) dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,)) o dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, o da uno dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 ((, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012)).

Testo vigente dal 19 aprile 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2026 al 19 aprile 2026. 99 parole tolte, 355 parole aggiunte in 4 capoversi.

… comprese le piccole e medie imprese, la bacheca di cui all'articolo 28, comma 1aggiunto: , del decreto legislativo 8 novembre 2021aggiunto: , n. 199, e' adeguata prevedendo apposite sezioni dedicate, dal lato della domanda, per … risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021aggiunto: , n. 199, al netto delle risorse utilizzate dal GSE ai sensi del comma 3. Il GSE individua, nell'ambito delle regole operative di cui al comma 4tolto: , e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 28, comma 2-teraggiunto: , del decreto legislativo 8 novembre 2021aggiunto: , n. 199, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell'ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi del supporto tolto: di aggiunto: della societa' SACE S.p.A.tolto: , che a tal fine e' autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso, aggiunto: - Servizi assicurativi del commercio estero, che, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza di cui tolto: al citato articolo 28, le garanzie di cui all'articolo 1, commi da 259 a 271, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per l'anno 2026, nell'ambito del limite previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, aggiunto: all'articolo 28, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, e' autorizzata a rilasciare, a favore dello stesso GSE, garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento. Gli impegni derivanti dall'attivita' di cui al presente comma sono assunti dalla SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento di ciascun impegno, senza vincolo di solidarieta'. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili tolto: da aggiunto: dalla SACE S.p.A.aggiunto: , per l'operativita' di cui al presente commaaggiunto: , e' pari a 250 milioni di eurotolto: . Per le successive annualita' detto importo e' fissato con le modalita'aggiunto: , a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 1, comma tolto: 261, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2023 aggiunto: 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. tolto: 213 aggiunto: 40. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore tolto: della presente disposizione aggiunto: del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energeticaaggiunto: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'attuazione dei commi … soddisfare da parte delle imprese per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui tolto: al medesimo comma 3 aggiunto: all'articolo 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter dell'articolo 28 tolto: decreto legislativo 8 novembre 2021 aggiunto: del medesimo decreto legislativo n. 199 aggiunto: del 2021, nonche' agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza. aggiunto: Con apposita convenzione, da stipulare tra il GSE e la SACE S.p.A., sono stabilite le procedure e le modalita' operative per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte della SACE S.p.A. Alla garanzia di cui al presente comma si applica l'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalita' stabilite dall'ARERA, servizi … contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabilitolto: .aggiunto: , promuovendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilita' economica. All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' i dati necessari all'individuazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003". Le societa' del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con … da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944tolto: , aggiunto: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, come modificato dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglioaggiunto: , del 13 giugno 2024. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, … rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesimi Consorzitolto: , possono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:

3) l'analisi della composizione dell'aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 aggiunto: del decreto legislativo 8 novembre 2021aggiunto: , n. 199. All'articolo 28 aggiunto: del decreto legislativo 8 novembre 2021aggiunto: , n. 199, il comma 5 e' abrogato. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito tolto: conaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

… devono essere equivalenti a quelle assegnate mediante le procedure di cui al comma 1tolto: , e i prezzi contrattuali di esercizio definiti in esito alle procedure concorsuali dal …

… di supporto previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il tolto: Ministero aggiunto: Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, aggiunto: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2009, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il tolto: Ministero aggiunto: Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 luglio 2012, aggiunto: pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, ivi compresi quelli di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, e ad esclusione … di concessione, o dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il tolto: Ministero aggiunto: Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 giugno 2016, aggiunto: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, o dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro … e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 aggiunto: luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-20;21~art4 · fonte del testo

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