Art. 3 — Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese
E' autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole «individuati con le modalita' di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,» sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW». Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima deliberazione di cui al predetto comma 1, e' data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto di quelle destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, sono trasferiti dal registro delle imprese al sistema informativo integrato gestito dalla societa' Acquirente unico Spa i dati relativi ai codici ATECO delle imprese ((nonche' i dati necessari all'individuazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003)). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti del monitoraggio.
Testo vigente dal 19 aprile 2026
