Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresi', sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non da' luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi e le controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni. La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1, e' sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se gia' incorporati ed in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile)) I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1998.

Testo vigente dal 1 gennaio 1999

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 162/2009

    Questione infondata
    22 maggio 2009

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; dell'art. 8, comma 1, lettera d ) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354; e dell'art. 1, comma 2- quater , del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 41, 42, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, nella parte in cui precludono la devoluzione a collegi arbitrali delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Infatti, a) le censure di violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del canone della ragionevolezza sono in tutto analoghe ad altre già dichiarate non fondate, con l'ulteriore rilievo che trattasi di scelta legislativa giustificata in funzione delle specifiche contingenze che caratterizzano le singole iniziative della pubblica amministrazione, da apprezzarsi in funzione di tutte le singole componenti (siano esse di ordine economico, funzionale o di opportunità); b) le norme censurate non ledono il principio di uguaglianza, trattandosi di un divieto generalizzato che non opera ratione loci , bensì ratione eventus ; c) non sussiste alcuna irragionevole limitazione dell'autonomia privata, poiché l'autonomia contrattuale è tutelata dall'art. 41 Cost. in quanto strumento della libertà di iniziativa economica, il cui esercizio può essere limitato per ragioni di utilità sociale; d) non si configura, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. prospettata in riferimento agli artt. 6 della CEDU e 1 del relativo protocollo addizionale, poiché la garanzia costituzionale dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, in ragione del rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali e del particolare rilievo sociale delle controversie de quibus . - Con riferimento alle censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione, vedi, citate, sentenze n. 376/2001 e n. 152/1996; ordinanza n. 11/2003. - Sull'identità delle controversie in questione alle altre che insorgono in materia di pubblici appalti, vedi, citata, sentenza n. 376/2001. - Sulle limitazioni alla libertà di iniziativa economica, vedi, citate, sentenze n. 276/2006 e n. 264/2005 e, con riferimento alle controversie de quibus , ordinanza n. 11/2003.

    Art. 3 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania · Art. 42 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 1 ((Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale)) · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 29/2008

    Altra decisione
    21 febbraio 2008

    Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dell'art. 8, comma 1, lettera d ), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e dell'art. 1, comma 2- quater , del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, censurati in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97, 117 della Costituzione. Invero, successivamente alla proposizione delle questioni, è mutato il quadro normativo in quanto è stata approvata la legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quale all'art. 3, commi da 19 a 22 - ancorché soltanto dal 1° agosto 2008, per effetto dell'art. 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - ha introdotto il divieto del giudizio arbitrale per tutte le controversie scaturenti da appalti pubblici, sicché è necessario che il remittente riesamini i termini della questione.

    Art. 3 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania · Art. 42 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 1 ((Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale)) · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 122/2003

    Questione infondata
    10 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge n. 3 agosto 1998, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La norma denunciata, infatti – già scrutinata in riferimento al medesimo parametro costituzionale –, escludendo dal divieto di devoluzione ad arbitri le sole controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 180 del 1998, fa puntuale applicazione del principio enunciato dall'art. 5 del codice di procedura civile, a tenore del quale la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. – In termini l'ordinanza n. 11/2003.

    Art. 3 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania · Art. 25 cost. · Art. 5 c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1998 al 1 gennaio 1999. 113 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni. tolto: 2-bis. La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici … successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoaggiunto: . 3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, tolto: anche se gia' incorporati ed in servizio aggiunto: alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, tolto: impiegati, fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni di residenza aggiunto: posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati tolto: possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede piu' vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' totale o parziale aggiunto: entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile tolto: e se gia' in servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1998-06-11;180~art3 · fonte del testo

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