Art. 3 — Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva
Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresi', sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non da' luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi e le controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni. La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1, e' sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, se gia' incorporati ed in servizio alla data del 31 gennaio 1999, sono, a domanda, posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. I soggetti non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999 sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile)) I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1998.
Testo vigente dal 1 gennaio 1999
