Art. 5-bis — Misure a favore della proprietà coltivatrice
La Cassa per la formazione della proprieta' contadina e' autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni. 3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuto ammissibile dagli organi tecnici regionali
Testo vigente dal 8 agosto 1998
