Corte costituzionale

Sentenza n. 376/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la

prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite

dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con

modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 8, comma

1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354

(Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di

ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,

n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6,

della legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso con ordinanza emessa il

3 luglio 2000 dal Collegio arbitrale nell'arbitrato in corso tra il

Consorzio Ricostruzione (CO.RI.) ed il comune di Napoli, iscritta al

n. 549 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione del Consorzio CO.RI. nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice

relatore Annibale Marini;

Uditi l'avv.to Paolo Vosa per il Consorzio CO.RI. e l'avv.to

dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 il Collegio arbitrale

di Napoli, nell'arbitrato in corso tra il Consorzio Ricostruzione

(CO.RI.) ed il comune di Napoli Area Funzionale CIPE, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 Cost., questione

incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2,

del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la

prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite

dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con

modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera

d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni

per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al

titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive

modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio

1999, n. 144).

Il collegio rimettente - consapevole della problematicità del

tema - si interroga preliminarmente sulla propria legittimazione a

sollevare questione di legittimità costituzionale ed a tale riguardo

assume di poter cogliere, nella evoluzione sia normativa che

dottrinaria e giurisprudenziale, "una più accentuata adesione alla

tesi della configurabilità degli arbitri come giudice a quo".

Deporrebbero in tal senso, in estrema sintesi, la più marcata

assimilazione, nella evoluzione normativa, del collegio arbitrale -

quando si tratti, come nella specie, di arbitrato rituale -

all'autorità giudiziaria, la sostanziale equiparazione del lodo alla

sentenza giudiziale, l'introduzione dell'impugnazione per nullità

del lodo per violazione del contraddittorio ed infine la nuova

formulazione dell'art. 819 del codice di procedura civile.

Passando, quindi, ai profili di merito il collegio arbitrale

espone, quanto alla rilevanza della questione, di doversi pronunciare

su una controversia, introdotta con atto notificato il 22 giugno

1998, insorta tra il Consorzio CO.RI., concessionario per la

realizzazione di parte del programma di cui al titolo VIII della

legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante

ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici

per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), ed il

comune di Napoli.

Rileva peraltro il rimettente che l'art. 8, comma 1, lettera d),

del decreto legislativo n. 354 del 1999, intervenuto successivamente

all'instaurazione del giudizio arbitrale, nel prevedere che il

commissario straordinario liquidatore, ai fini delle previste

transazioni, possa prendere in considerazione solamente i giudizi

ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato

notificate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno

1998, n. 180, avrebbe inequivocamente esteso anche alle controversie

relative all'esecuzione delle opere comprese nei programmi di

ricostruzione di cui al predetto titolo VIII della legge n. 219 del

1981 l'applicabilità dell'art. 3, comma 2, del suddetto

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo cui "le controversie

relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di

ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono

essere devolute a collegi arbitrali". Ne conseguirebbe pertanto

l'impossibilità, per il collegio arbitrale adito, di pervenire ad

una decisione di merito.

La normativa denunciata, secondo il rimettente, si porrebbe

tuttavia in contrasto, in primo luogo, con gli artt. 76 e 77 Cost.

Il citato art. 3 del decreto-legge n. 180 del 1998 si riferirebbe

infatti come risulterebbe evidente dal suo tenore letterale,

oltreché dal titolo, dal preambolo e dal contenuto dell'intero

decreto-legge alle sole controversie relative ad opere pubbliche

comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da

calamità naturali. La legge n. 219 del 1981 riguarderebbe opere

pubbliche di tal genere solamente per i primi sette titoli, mentre il

titolo VIII conterrebbe una normativa del tutto distinta, finalizzata

alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale nell'area

metropolitana di Napoli. L'art. 8 del decreto legislativo n. 354 del

1999, estendendo, sia pure implicitamente, anche alle controversie

relative a tale programma di edilizia residenziale il divieto di

devoluzione ad arbitri, avrebbe sostanzialmente violato il principio

desumibile dall'art. 77 della Costituzione ed esplicitato

dall'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 secondo cui i

decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione ed il

loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al

titolo.

La medesima norma sarebbe altresì affetta dal vizio di eccesso

di delega, non essendovi traccia, nei principi e criteri direttivi

contenuti nella legge di delegazione, "di un'estensione del potere

del legislatore delegato tale da consentirgli di considerare la

disciplina contenuta nel decreto-legge 180/1998 come applicabile, ai

fini delle procedure di liquidazione affidate ad apposito

Commissario, anche al contenzioso originato dal programma

residenziale" di cui al citato titolo VIII della legge n. 219 del

1981.

Il divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie di cui si

tratta sarebbe poi in contrasto con il principio di ragionevolezza,

apparendo, al contrario, il rito arbitrale, per la sua maggiore

speditezza, coerente con un impianto normativo destinato a

fronteggiare situazioni di emergenza, quale quello di cui al

decreto-legge n. 180 del 1998.

Del pari irragionevole e fonte di ingiustificata disparità di

trattamento tra situazioni analoghe sarebbero poi ad avviso ancora

del rimettente la fissazione di un termine a decorrere dal quale

siffatto divieto opera e la conseguente previsione di esclusione

dalla generale procedura transattiva delle istanze di accesso ad

arbitrato notificate oltre il suddetto termine.

Nessun specifico argomento è addotto, infine, a sostegno delle

censure riferite agli artt. 24 e 97 Cost.

2. - Si è costituito in giudizio il Consorzio CO.RI. concludendo

per l'accoglimento della questione.

Preliminarmente la parte privata - sulla scorta, in buona

sostanza, degli stessi argomenti addotti dal rimettente - ribadisce

la legittimazione del collegio arbitrale a sollevare la questione di

legittimità costituzionale.

Nel merito, la medesima parte rileva che il decreto-legge n. 180

del 1998 venne emanato per fronteggiare l'emergenza conseguente al

disastro idrogeologico che aveva colpito il comune di Sarno ed assume

pertanto che il divieto di devoluzione ai collegi arbitrali delle

controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in

programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità

naturali, divieto contenuto nell'art. 3 dello stesso decreto-legge,

non poteva all'evidenza ritenersi direttamente applicabile anche alle

controversie sorte tra concedenti e concessionari per la

realizzazione del programma di edilizia residenziale di cui al titolo

VIII della legge n. 219 del 1981, stante l'estraneità di tale

programma alla disciplina dettata dal suddetto decreto-legge.

Con la successiva legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia

di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi

all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché

disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), intervenuta

nel corso del giudizio arbitrale, il Governo venne delegato (art. 42)

ad emanare uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura

del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge

n. 219 del 1981, con fissazione dei relativi principi e criteri

direttivi.

La delega al Governo non comprendeva peraltro il potere di

legiferare in materia di competenza arbitrale né comunque di

ampliare l'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 3 del

decreto-legge n. 180 del 1998. L'art. 8 del decreto legislativo

n. 354 del 1999, che di fatto secondo il Consorzio CO.RI. - avrebbe

esteso tale divieto alle controversie riguardanti il programma di

edilizia residenziale di cui al citato titolo VIII della legge n. 219

del 1981, sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 76 Cost.

Entrambe le norme denunciate violerebbero poi l'art. 77 Cost.,

sia perché l'estensione del divieto di arbitrato alle controversie

relative al suddetto programma di edilizia residenziale sarebbe stata

disposta in difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed

urgenza richiesti dalla norma costituzionale, sia perché il d.-l.

n. 180 del 1998 difetterebbe dei necessari caratteri di specificità

ed omogeneità, stante l'eterogeneità delle situazioni colpite dal

divieto di giudizio arbitrale.

Le norme stesse, infine, si porrebbero, ad avviso della medesima

parte, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione sulla

base di considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte

nell'ordinanza di rimessione.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e

infondatezza della questione.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica,

l'Avvocatura, in via preliminare, manifesta dubbi in ordine alla

legittimazione del collegio arbitrale a sollevare questione di

legittimità costituzionale, in base al combinato disposto degli

artt. 25 e 102 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e tenuto conto altresì dell'orientamento della Corte di

giustizia, secondo cui l'arbitro non può essere considerato

giurisdizione dello Stato membro ai sensi dell'art. 177 del Trattato

CE.

Nel merito, la parte pubblica deduce innanzitutto l'insussistenza

del vizio riferito all'art. 77 Cost., derivante dall'asserita

disomogeneità della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, del

decreto-legge n. 180 del 1998 rispetto alla materia disciplinata

dallo stesso decreto-legge. La norma, ad avviso dell'Avvocatura,

intenderebbe infatti affermare un principio valido con riferimento ad

ogni tipo di calamità naturale.

Priva di pregio sarebbe altresì la censura sollevata, riguardo

all'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 354 del

1999, con riferimento al parametro di cui all'art. 76 Cost.

Il d.P.C.m. 22 maggio 1984 (recte: 22 maggio 1981), emanato ai

sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei

comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), avrebbe infatti

individuato anche il comune di Napoli tra quelli "gravemente

danneggiati" a seguito degli eventi sismici del novembre 1980,

cosicché il programma straordinario di edilizia residenziale per

l'area metropolitana di Napoli, di cui al titolo VIII della legge

n. 219 del 1981, rientrerebbe a pieno titolo nell'ambito dei

"provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei

territori colpiti". La norma del decreto legislativo avrebbe dunque

un valore meramente dichiarativo e consequenziale rispetto

all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, già

direttamente applicabile alle controversie relative al suddetto

programma straordinario di edilizia residenziale.

Parimenti infondate sarebbero infine le censure riferite agli

artt. 3, 24 e 97 Cost.

Osserva al riguardo l'Avvocatura che il giudizio arbitrale a

prescindere dalla dubbia costituzionalità di quello di cui si

tratta, in quanto obbligatorio costituisce comunque una eccezione

alla regola della giurisdizione ordinaria e si caratterizza per la

rapidità di giudizio ma anche per le minori garanzie offerte alle

parti. Tale ridotto livello di garanzia non sarebbe compatibile con

la necessità di tutela dell'interesse pubblico, "particolarmente

pregnante quando esso è collegato alla ricostruzione e sviluppo di

aree colpite da calamità naturali di grave entità".

In punto di fatto, a sostegno di tale assunto, la parte pubblica

rileva che la quasi totalità delle procedure arbitrali relative al

programma di ricostruzione risultano attivate dopo il 1995, quando

cioè la pubblica amministrazione, a seguito dello scioglimento della

struttura tecnico-organizzativa che aveva curato la gestione del

programma di ricostruzione, risultava ormai priva del necessario

supporto tecnico e perciò sostanzialmente incapace di difendersi

nella sede arbitrale.

In ogni caso, e conclusivamente, sarebbe decisiva, nel senso

della infondatezza della questione, l'inesistenza di qualsiasi limite

costituzionale al potere del legislatore di sottrarre alla competenza

arbitrale controversie nelle quali sia individuabile un interesse

pubblico di particolare rilevanza. Considerato in diritto

1. - Il collegio arbitrale costituitosi in Napoli per la

risoluzione della controversia insorta tra il Consorzio CO.RI. ed il

comune di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97

della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 3,

comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per

la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone

colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con

modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera

d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni

per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al

titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive

modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio

1999, n. 144).

Ad avviso del collegio rimettente le norme impugnate, attribuendo

all'esclusiva cognizione del giudice statale le controversie, già

oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario

di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della

legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante

ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici

per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti),

violerebbero i limiti posti tanto alla decretazione d'urgenza

dall'art. 77 Cost. quanto alla legislazione delegata dall'art. 76

Cost., ponendosi sotto altro aspetto in contrasto con il generale

canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza.

Vengono, infine, evocati, dallo stesso rimettente, in modo del

tutto apodittico i parametri di cui agli artt. 24 e 97 Cost.

2. - Si deve preliminarmente accertare - in riferimento alla

eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato -

se il collegio arbitrale sia legittimato a sollevare, ai sensi

dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la

questione di legittimità costituzionale.

In proposito, occorre muovere dalla giurisprudenza di questa

Corte secondo cui, per aversi giudizio a quo, è sufficiente che

sussista esercizio di "funzioni giudicanti per l'obiettiva

applicazione della legge" da parte di soggetti, "pure estranei

all'organizzazione della giurisdizione", "posti in posizione super

partes" (sentenze n. 387 del 1996, n. 226 del 1976 e n. 83 del 1966).

Ai limitati fini che qui interessano, e senza addentrarsi nella

complessa problematica relativa alla natura giuridica dell'arbitrato

rituale, basta osservare che l'arbitrato costituisce un procedimento

previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per

l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della

risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e

di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto

l'aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da

quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione,

anche per quanto riguarda la ricerca e l'interpretazione delle norme

applicabili alla fattispecie.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale della legge da

applicare non è diverso, in linea di principio, da ogni altro

problema che si ponga nell'itinerario logico del decidente al fine di

pervenire ad una decisione giuridicamente corretta: anche le norme

costituzionali, con i loro effetti eventualmente invalidanti delle

norme di legge ordinaria con esse contrastanti, fanno parte del

diritto che deve essere applicato dagli arbitri i quali - come ogni

giudice - sono vincolati al dovere di interpretare le leggi secundum

Constitutionem.

In un assetto costituzionale nel quale è precluso ad ogni organo

giudicante tanto il potere di disapplicare le leggi, quanto quello di

definire il giudizio applicando leggi di dubbia costituzionalità,

anche gli arbitri - il cui giudizio è potenzialmente fungibile con

quello degli organi della giurisdizione - debbono utilizzare il

sistema di sindacato incidentale sulle leggi.

La tesi della sospensione del giudizio arbitrale al fine di

consentire alle parti di sottoporre il dubbio di legittimità

costituzionale al giudice ordinario, è solo apparentemente coerente

con la disciplina dettata dall'art. 819 cod. proc. civ. in tema di

questioni incidentali. La norma codicistica, infatti, postula che -

una volta sospeso il procedimento arbitrale - il giudice competente

adito dalle parti decida la questione incidentale; mentre, nel caso

della questione di costituzionalità, al giudice ordinario sarebbe

demandato solo il compito di reiterare la valutazione di rilevanza e

di non manifesta infondatezza, già effettuata dagli arbitri, al fine

di sollevare davanti a questa Corte una questione pregiudiziale

rispetto ad una decisione di merito che non spetta al giudice

medesimo ma agli arbitri.

Conclusivamente, dunque, va affermato, alla luce della richiamata

giurisprudenza di questa Corte, che anche gli arbitri rituali possono

e debbono sollevare incidentalmente questione di legittimità

costituzionale delle norme di legge che sono chiamati ad applicare,

quando risulti impossibile superare il dubbio attraverso l'opera

interpretativa.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

3.1. - Il collegio rimettente muove dalla premessa che l'art. 3,

comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo il quale

"le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese

in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità

naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali", non possa

riferirsi alle controversie riguardanti le opere di cui al titolo

VIII della legge n. 219 del 1981. Ciò, sia perché il decreto-legge

n. 180 del 1998 sarebbe stato emanato esclusivamente per fronteggiare

la situazione di emergenza derivante dai disastri idrogeologici

del maggio 1998, sia perché, in ogni caso, il programma di edilizia

di cui al titolo VIII della menzionata legge n. 219 del 1981 non

potrebbe qualificarsi come programma di ricostruzione di territori

colpiti da calamità naturali. Ne discenderebbe che la norma di cui

all'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre

1999, n. 354, solo apparentemente dichiarativa, avrebbe in realtà

esteso il divieto di arbitrato alle suddette controversie, con palese

eccesso di delega.

Siffatta premessa interpretativa è sicuramente erronea.

L'inequivoco tenore letterale dell'art. 3, comma 2, del

decreto-legge n. 180 del 1998 rende infatti palese che esso enuncia

una regola di carattere generale, riguardante le controversie

relative alle opere pubbliche comprese in tutti i programmi di

ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Né in ciò

può ravvisarsi una violazione dell'art. 77 della Costituzione che

comunque risulterebbe sanata dall'intervenuta conversione in legge

del decreto atteso che una norma di carattere generale in tema di

programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali

non può certo ritenersi estranea o disomogenea rispetto alla materia

di un decreto-legge adottato in conseguenza della straordinaria

necessità ed urgenza di provvedere in merito ad una specifica

calamità naturale.

Non può d'altro canto dubitarsi che il programma straordinario

di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli, di cui

al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, rientri a pieno titolo

tra i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità

naturali.

A favore di tale conclusione depone infatti la ratio complessiva

della legge n. 219 del 1981 recante provvedimenti organici per la

ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi

sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 unita alla circostanza

che il comune di Napoli era già stato a suo tempo individuato con

d.P.C.m. 22 maggio 1981, adottato ai sensi del decreto-legge

13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma

del novembre 1980), convertito, con modificazioni, in legge 15 aprile

1981, n. 128 tra quelli "gravemente danneggiati" dal terremoto che

aveva colpito la regione Campania nel 1980.

L'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo

20 settembre 1999, n. 354, escludendo che il commissario

straordinario possa prendere in esame, ai fini della definizione

transattiva delle controversie di cui si tratta, le istanze di

accesso ad arbitrato notificate dopo l'entrata in vigore del

decreto-legge n. 180 del 1998, non ha dunque affatto ampliato

l'ambito di applicazione del divieto di arbitrato introdotto

dall'art. 3, secondo comma, del suddetto decreto-legge e non è

pertanto censurabile, a tale riguardo, sotto il profilo dell'eccesso

di delega.

3.2. - Il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione è

evocato dal rimettente sia con riguardo al generale canone di

ragionevolezza, sia sotto il profilo dell'asserita violazione del

principio di eguaglianza.

Per ciò che concerne il primo aspetto, va premesso che la

discrezionalità di cui il legislatore sicuramente gode

nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di

compromesso incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Siffatto limite non può certo dirsi superato nella specie,

considerato il rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata

la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti

da calamità naturali, anche in ragione dell'elevato valore delle

relative controversie e della conseguente entità dei costi che il

ricorso ad arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni

interessate.

Nessuna lesione del principio di eguaglianza può d'altro canto

ravvisarsi nel fatto che controversie di uguale natura ed oggetto

siano assoggettate o meno al divieto di arbitrato a seconda della

data di notifica del relativo atto introduttivo.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il

fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione

delle situazioni soggettive, cosicché non sussiste alcuna

ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto che

situazioni pur identiche siano soggette a diversa disciplina ratione

temporis (sentenze n. 409 del 1998 e n. 18 del 1994).

La circostanza che il legislatore, nell'esercizio della sua

discrezionalità, abbia nella specie ritenuto di porre al riparo

dagli effetti della nuova legge non soltanto le controversie per le

quali fosse già stato emesso il lodo così come una rigorosa

applicazione del suddetto principio avrebbe consentito - ma anche

quelle in relazione alle quali fosse stata solo notificata, alla data

di entrata in vigore del decreto-legge n. 180 del 1998, l'istanza di

accesso ad arbitrato, non può d'altro canto ascriversi a violazione

dell'art. 3 della Costituzione in danno di coloro i quali, alla

stessa data, non avevano nemmeno introdotto il giudizio arbitrale.

3.3. - Del tutto prive di specifica motivazione risultano infine

le censure riferite agli artt. 24 e 97 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180

(Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a

favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione

Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998,

n. 267, e 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre

1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma

di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,

n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6,

della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 76, 77 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale

di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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