Art. 5 — Altri interventi a favore delle attività produttive e del lavoro autonomo
Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unita' produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite:
- a)le iniziative riferite alle unita' produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unita' produttive;
- b)le iniziative per la realizzazione di nuove unita' produttive. ((1-bis. L'inserimento di cui al comma 1 e' operato d'ufficio per le istanze gia' avanzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto qualora non siano state gia' oggetto di un provvedimento di esclusione)) Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regola- mento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma l della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma l. ((3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale))
Testo vigente dal 8 agosto 1998
