Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 30-bis:
  • 1)al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita' competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede)) e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.»;
  • 2)il nono comma e' sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede)) e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
  • b)all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater, e' aggiunto il seguente: «1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna)) e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. ((Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini))» ((e, al comma 7, le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter")).

Testo vigente dal 30 giugno 2020

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2020

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… il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove aggiunto: e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il tolto: tribunale che ha emesso la sentenza aggiunto: giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello …

… comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove aggiunto: e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il tolto: tribunale che ha emesso la sentenza aggiunto: giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

… il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove tolto: ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza aggiunto: e' stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello … e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, tolto: decorsi detti termini, il magistrato o il tribunale di sorveglianza procedono comunque anche in assenza dei pareri.» aggiunto: il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini» e, al comma 7, le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28~art2 · fonte del testo

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