Art. 1-bis — Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria
All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria e' previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una piu' efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi". 2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Testo vigente dal 30 giugno 2020
