Art. 2-bis — Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19

Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalita' di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonche' i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati e internati gia' sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione e' effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. Prima di provvedere l'autorita' giudiziaria sente l'autorita' sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena puo' riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L'autorita' giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena, nonche' la disponibilita' di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorita' giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena e' immediatamente esecutivo. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli gia' inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena gia' adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Testo vigente dal 30 giugno 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/2020

    Questione infondata
    24 novembre 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis del d.l. n. 28 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 70 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, per difetto di motivazione sulla loro rilevanza. Un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata dispenserebbe il rimettente dall'obbligo di provvedere sulla prescritta rivalutazione del provvedimento di adozione della detenzione domiciliare del detenuto che ne avesse beneficiato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, cristallizzando così l'efficacia del suo provvedimento di concessione della misura extramuraria sino allo spirare del termine originariamente indicato, e comunque sino alla decisione definitiva da parte del tribunale di sorveglianza.

    Art. 2 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena · Art. 5 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena · Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 2-bis Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-30;28~art2bis · fonte del testo

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