Art. 23 — Fondo per la crescita sostenibile

Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). ((Il Fondo e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2026, N. 138)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2026, N. 138)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2026, N. 138)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2026, N. 138)). Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. ((Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, e' istituita un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023.)) COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.28 Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

28

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 739) che "L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012".

Testo vigente dal 18 agosto 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32838/2025

    16 dicembre 2025

    L'art. 1, comma 739, della l. n. 208 del 2015 - a tenore del quale l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, abroga l'art. 11, comma 10, della l. n. 449 del 1997, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le "tariffe base" dell'ICP ex art. 1 della l. n. 212 del 2000, con esclusione di quelli che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della sua entrata in vigore (26 giugno 2012) - comporta, in conformità alla sentenza della Corte cost. n. 15 del 2018, che anche gli aumenti tariffari deliberati prima di detta data conservano la loro efficacia solo fino al 31.12.2012, giacché dal 1.1.2013 opera il regime delle "tariffe base" di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 507 del 1993; ne consegue che sono nulli gli avvisi di accertamento per l'ICP che applicano le tariffe maggiorate con decorrenza dall'anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012, salvo che il Comune - dopo l'eventuale adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, comma 1, del d.lgs. n. 142 del 2000, quale introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 10 n. 174 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 213 del 2012, in vigore dall'11 ottobre 2012 -, non abbia adottato una nuova delibera per il ripristino della maggiorazione tariffaria, con efficacia ex nunc, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 8, lett. d) del citato art. 243-bis.

    Art. 23 · Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali

    Rassegna di dicembre 2025, p. 183 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9918/2025

    16 aprile 2025

    Tremonti - ambiente) - Avvio del procedimento - Individuazione - Inizio della realizzazione dell'opera - Esborso dei costi imputabili al prodotto - Consegna dei beni per l'intervento - Rilevanza. In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento - rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell'intervenuto regime abrogativo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 (conv. nella l. n. 134 del 2012) - è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell'esborso dei "costi direttamente imputabili al prodotto", di cui all'art. 2426, comma primo, c.c. e, correlativamente, dell'effettiva consegna dei beni che afferiscono all'intervento, ai sensi dell'art. 109 TUIR.

    Art. 23 · Art. 2426 c.c. · Art. 109 t.u.i.r.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 332 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

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Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2022 al 18 agosto 2026. 708 parole tolte, 106 parole aggiunte in 6 capoversi.

… denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinatotolto: , sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, tolto: con particolare riguardo alle seguenti finalita':

tolto: a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale;

tolto: b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

tolto: c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

tolto: c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata.

tolto: c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuita' all'esercizio delle attivita' imprenditoriali. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalita' e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 aggiunto: definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. tolto: 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti aggiunto: 160. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2026, N. 138. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2026, N. 138. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2026, N. 138. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2026, N. 138. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate … dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per tolto: ciascuna delle finalita' indicate aggiunto: ciascuno degli ambiti di cui al comma 2aggiunto: , e' istituita un'apposita sezione tolto: nell'ambito del Fondo aggiunto: del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art23 · fonte del testo

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