Art. 6 — Chips Joint Undertaking - partecipazione italiana ai programmi europei
((Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking")) In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo «Chips Joint Undertaking», nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonche' per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca ((per le nanostrutture e le eterostrutture)) e per i materiali avanzati a semiconduttore:
- a)lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) ((, di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,)) destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale e' incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- b)lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, ((a 11 milioni)) di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro ((per ciascuno degli anni)) dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro ((per l'anno 2028)), mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST. (( All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies e' aggiunto il seguente: "4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali" ))
Testo vigente dal 10 ottobre 2023
