Art. 25 — Monitoraggio, controlli, attività ispettiva

Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:

  • a)((si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' previsti dall'articolo 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;))
  • b)possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresi', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facolta' previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a). All'attuazione dei commi 1 e 1-bis si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). Gli oneri relativi alle attivita' ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle disposizioni abrogate di cui all'articolo 23, comma 7, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, entro il limite di 400.000 euro per anno. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione e' data adeguata pubblicita' sul sito istituzionale dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalita' di trasmissione delle predette informazioni sono individuati, tenuto conto delle caratteristiche e finalita' dei singoli interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono, con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni alla luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi comporta per l'impresa inadempiente la sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento, la revoca del beneficio concesso. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

Testo vigente dal 27 ottobre 2019

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Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2014 al 27 ottobre 2019. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' previsti dall'articolo tolto: 8, comma 4, aggiunto: 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b)

aggiunto: , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

… altresi', l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche. tolto: 1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresi', senza nuovi o … avvalendosi dei poteri e delle facolta' previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)aggiunto: . All'attuazione dei commi 1 e 1-bis si provvede con le risorse umane, strumentali …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art25 · fonte del testo

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