All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;
  • b)dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.». Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018. (( All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17". 2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di eta' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91))

Testo vigente dal 6 dicembre 2017

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Che cosa è cambiato dal 6 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 2017 al 6 dicembre 2017. 128 parole aggiunte.

… del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzeaggiunto: , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e … agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018. aggiunto: All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17". 2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di eta' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148~art11 · fonte del testo

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