Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta ((...)). 14 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto,";
  • b)al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", e' inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio-11 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 1ª s.s. 17/02/2016, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" e "del citato art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come modificato dell'art. 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 21/2016

    Ha colpito questo articolo
    11 febbraio 2016

    ? costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 32, primo comma, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - così come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 237, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nel testo modificato dall'art. 1, comma 365, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 -, nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture recettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disciplina impugnata, in quanto volta ad identificare una peculiare tipologia di strutture turistico recettive, attiene alla materia del «turismo e industria alberghiera» di competenza legislativa regionale residuale. Tuttavia, essa presenta profili strettamente intrecciati con la competenza del legislatore statale in materia di «sistema tributario», nonché con la competenza legislativa concorrente in materia di «porti», in relazione alla quale rilevano esigenze di garanzia del rispetto di livelli omogenei di tutela della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, deve trovare applicazione il principio generale secondo cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione, che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie e che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa. Sull'esclusione della cessazione della materia del contendere nel caso di modifica della norma impugnata che non sia satisfattiva delle censure di legittimità costituzionale proposte e che non ne alteri la portata precettiva, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 193/2012. Sull'estensione della questione di legittimità costituzionale al nuovo testo della disposizione impugnata in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, nel caso in cui la modifica legislativa non sia tale da soddisfare il soggetto ricorrente o da alterare i termini del quadro normativo, v. le citate sentenze nn. 46/2015 e 8/2014. Sulla riconducibilità delle strutture turistico ricettive, in specie di quelle all'aria aperta, alla materia del «turismo e industria alberghiera», v. ex plurimis le citate sentenze nn. 171/2012 e 80/2012. Sull'ipotesi in cui molteplici competenze legislative statali e regionali siano legate in maniera inestricabile, v. le citate sentenze nn. 334/2010 e 50/2005. Sul principio secondo cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 1/2016, 44/2014, 237/2009, 168/2008 e 50/2008.

    Art. 32 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021. 14 parole tolte.

… beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria apertatolto: , con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamentoaggiunto: .... Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art32 · fonte del testo

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