Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna e' autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed e' finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilita' sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilita' passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attivita' della struttura in relazione all'effettiva qualita' dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilita' passiva. La copertura dei maggiori oneri e' assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.40 42 COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

40

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata al 31 dicembre 2023".

42

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata al 31 dicembre 2026".

Testo vigente dal 13 maggio 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 183/2019

    Altra decisione
    16 luglio 2019

    È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, lett. a ), del d.l. n. 91 del 2018, conv., con modif., in legge n. 108 del 2018 (che ha modificato l'art. 16 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014), promosse dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, e 119 Cost.; 10 della legge cost. n. 3 del 2001; 4, lett. i ), 7 e 8 dello statuto speciale. La rinuncia al ricorso in via principale, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 136 del 2019, n. 85 del 2019 e n. 47 del 2019 ).

    Art. 8 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative · Art. 16 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2021 al 13 maggio 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-bis) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata al 31 dicembre 2026".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133~art16 · fonte del testo

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